IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione della legge
 
   1.  La  presente legge si applica alle attivita' amministrative di
competenza  della  provincia,  dei  propri  enti  funzionali  e   dei
comprensori.